Sez. 3, Sentenza n. 593 del 19/01/1995 (Rv. 489766 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE | Consegna di "aliud pro alio" e mancanza delle qualità essenziali della cosa compravenduta - Criterio distintivo - Fattispecie.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE
In tema di vendita il criterio distintivo tra la consegna di "aliud pro alio" - che dà luogo all'ordinaria azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 cod. civ., svincolata da termini di decadenza e di prescrizione ai quali sono soggette le azioni ex art. 1490 e 1497 - e la mancanza delle qualità essenziali della cosa compravenduta va individuato sotto il duplice profilo del riferimento sia al "genus", sia alla destinazione economico-sociale del bene, valendo quest'ultima ad ampliare l'ambito di operatività del criterio del "genus", nei casi in cui il bene consegnato sia del tutto insuscettibile di assolvere alla funzione del bene contrattato, in relazione ai bisogni dell'acquirente, in particolare nel caso di vendita di prodotti naturali nei quali l'origine o la varietà sono frequentemente più significativi del mero richiamo al "genus". (Nella specie, erano state consegnate all'acquirente delle piantine di arancio di una varietà diversa e meno pregiata di quella pattuita, si da incidere sulla stessa commerciabilità del prodotto nella zona in cui le piante erano state acquistate in vista del loro impianto in un agrumeto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1491, Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)