Sez. L, Sentenza n. 1495 del 19/02/1985 (Rv. 439498 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLA DELL'ASSUNZIONE - COSIDDETTA PROMOZIONE AUTOMATICA EX ART. 2103 COD. CIV. - CONDIZIONI - EFFETTIVO ESERCIZIO DI MANSIONI SUPERIORI A QUELLE DELLA QUALIFICA ALLO STATO RIVESTITA DAL LAVORATORE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLA DELL'ASSUNZIONE - COSIDDETTA PROMOZIONE AUTOMATICA EX ART. 2103 COD. CIV. - CONDIZIONI - EFFETTIVO ESERCIZIO DI MANSIONI SUPERIORI A QUELLE DELLA QUALIFICA ALLO STATO RIVESTITA DAL LAVORATORE.*
L'operatività della cosiddetta promozione automatica, prevista dall'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ., è subordinata al concreto ed effettivo Esercizio - per il tempo stabilito dalla disciplina collettiva o dalla legge - di mansioni superiori a quella della qualifica rivestita dal prestatore di lavoro. Pertanto, lo svolgimento, da parte del dipendente dell'e.N.E.L., delle mansioni di altro dipendente, inquadrato in una determinata (e superiore) categoria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 15 del C.C.n.L. 21 aprile 1970, è di per sè stesso irrilevante ai fini della promozione, ove non sia accertata l'effettiva superiorità di dette mansioni, in quanto l'inquadramento effettuato ai sensi della disposizione contrattuale citata non ha portata generale ma concerne le singole posizioni di lavoro. (Conf 6993/82, mass n 424658).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Contr. Coll. 21/04/1970 num. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)