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Sez. L, Sentenza n. 2954 del 26/03/1987 (Rv. 452059 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - PROMOZIONE AUTOMATICA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452059-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - PROMOZIONE AUTOMATICA - CONDIZIONI.*

L'operatività della cosiddetta promozione automatica, prevista dall'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ., è subordinata al concreto ed effettivo Esercizio - per il tempo stabilito dalla disciplina collettiva o dalla legge - di mansioni superiori a quella della qualifica rivestita dal prestatore di lavoro. Pertanto, lo svolgimento, da parte del dipendente dell'e.N.E.L., delle mansioni di altro dipendente, inquadrato in una determinata (e superiore) categoria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16 del C.C.n. Legge 7 giugno 1976, è di per sè stesso irrilevante ai fini della promozione, ove non sia accertata l'effettiva superiorità di dette mansioni, in quanto l'inquadramento effettuato ai sensi della disposizione contrattuale citata non ha portata generale ma concerne le singole posizioni di lavoro. (V 1495/85, mass n 439498; (V 6768/82, mass n 424401; (Conf 6993/82, mass n 424658).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Contr. Coll. 07/06/1976 num. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)