Sez. 1, Sentenza n. 3623 del 19/01/1983 Cc. (dep. 26/04/1983) Rv. 158529 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTO - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - NUOVA FORMULAZIONE - DECRETO LEGGE - CONFLUENZA DELL'IPOTESI DEL SEQUESTRO A SCOPO DI TERRORISMO O EVERSIONE - LEGGE DI CONVERSIONE - COLLOCAZIONE DI TALE IPOTESI NEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - SEQUESTRO A SCOPO DI ESTORSIONE - NATURA DELL'EMENDAMENTO E RIFLESSI SULLA EFFICACIA DELLA DISPOSIZIONE INTRODOTTA CON IL DECRETO LEGGE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTO - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - NUOVA FORMULAZIONE - DECRETO LEGGE - CONFLUENZA DELL'IPOTESI DEL SEQUESTRO A SCOPO DI TERRORISMO O EVERSIONE - LEGGE DI CONVERSIONE - COLLOCAZIONE DI TALE IPOTESI NEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - SEQUESTRO A SCOPO DI ESTORSIONE - NATURA DELL'EMENDAMENTO E RIFLESSI SULLA EFFICACIA DELLA DISPOSIZIONE INTRODOTTA CON IL DECRETO LEGGE.*
Nel testo dell'art. 630 C.P. di cui all'art. 2 del d.l. 21 marzo 1978 n. 59 (norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati) è confluita una nuova ed autonoma ipotesi criminosa, quella del sequestro di persona per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. In Sede di conversione del d.l., avvenuta con l. 18 maggio 1978, n. 191, la nuova ipotesi criminosa è stata collocata nel capo concernente i delitti contro la personalità interna dello stato mediante l'introduzione dell'art. 289 bis C.P., espungendo le relative Disposizioni dal testo dell'art. 630 C.P. da qui l'esigenza di usare nella legge di conversione il verbo "sostituire" in relazione all'intero testo dell'art. 630 C.P. del decreto legge: l'emendamento però non è sostitutivo, ma semplicemente modificativo, sicché non fa perdere l'efficacia "ex tunc" alla disposizione eliminata. Infatti, il testo di cui al comma i dell'art. 630 C.P. del decreto legge e quello di cui alla legge di conversione per quanto concerne il sequestro di persona a scopo di estorsione, una volta eliminate le espressioni relative all'altra autonoma ipotesi criminosa trasferita nell'art. 289 bis C.P., è rimasto sostanzialmente immutato, con la sola modificazione in ordine alla pena, che nel decreto legge era prevista nella misura fissa di trenta anni di reclusione e nella legge di conversione è stabilita in quella, più favorevole al reo, da venticinque a trenta anni di reclusione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 630 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1978 num. 59 art. 2, Legge 18/05/1978 num. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)