Sez. 2, Sentenza n. 7514 del 14/03/1984 Ud. (dep. 26/09/1984) Rv. 165735 - 01
REATO - REATO PERMANENTE - SUCCESSIONE DI LEGGI REGOLATRICI - PERMANENZA SOTTO IL VIGORE DELLA LEGGE SUCCESSIVA - LEGGE SUCCESSIVA - APPLICABILITÀ.*
REATO - REATO PERMANENTE - SUCCESSIONE DI LEGGI REGOLATRICI - PERMANENZA SOTTO IL VIGORE DELLA LEGGE SUCCESSIVA - LEGGE SUCCESSIVA - APPLICABILITÀ.*
Nel reato permanente, nel quale la protrazione dell'evento si verifica per volontà del colpevole e coincide con l'attività da lui svolta diretta a farlo perdurare, di due leggi che si succedono, se la permanenza continua sotto l'impero della legge successiva, è questa che trova applicazione anche se più severa dell'altra, essendo sotto il vigore di essa commesso il reato, con il realizzarsi dei due elementi, soggettivo ed oggettivo. (fattispecie in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione). (V mass n 158529, per quanto valga).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 630 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1978 num. 59, Legge 18/05/1978 num. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)