Sez. 5, Ordinanza n. 1054 del 05/12/1974 Cc. (dep. 08/04/1975) Rv. 129725 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO(PSICOLOGICO)- COLPA - IN GENERE - COLPA PROFESSIONALE - NEGLIGENZA E IMPERIZIA - CRITERI DI VALUTAZIONE - OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO O DISAGI DERIVANTI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NON SONO CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA COLPA.*
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO(PSICOLOGICO)- COLPA - IN GENERE - COLPA PROFESSIONALE - NEGLIGENZA E IMPERIZIA - CRITERI DI VALUTAZIONE - OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO O DISAGI DERIVANTI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NON SONO CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA COLPA.*
La colpa professionale non puo ravvisarsi nella perizia superiore a quella ordinariamente propria ad ogni buon professionista. Non costituiscono un limite alla colpa professionale, ovvero una causa giustificatrice, gli ostacoli di ordine economico o i disagi propri della pubblica amministrazione. (fattispecie in cui e stata ritenuta la responsabilita penale di un direttore tecnico di una azienda municipale del gas, che omise di disporre le opportune cautele per evitare la rottura di un tubo della conduttura, nonostante che episodi simili si fossero gia verificati).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)