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Sez. 4, Sentenza n. 5555 del 17/02/1981 Ud. (dep. 06/06/1981) Rv. 149219 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - GRADO DELLA COLPA - VALUTAZIONE IN RELAZIONE AL GRADO DI SPECIALIZZAZIONE DELL'AGENTE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1981-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149219-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - GRADO DELLA COLPA - VALUTAZIONE IN RELAZIONE AL GRADO DI SPECIALIZZAZIONE DELL'AGENTE - CRITERI.*

Ai fini della colpa professionale dell'esercente un'attività sanitaria non si richiede una grande perizia, ma quel minimo che ci si deve attendere dall'esercente la professione medica. Nel caso di medico-specialista, invece, in considerazione della acquisita specializzazione, si deve richiedere con maggiore severità l'uso della massima prudenza e diligenza. (V. Mass. N. 147594, sulla seconda parte; (V. Mass. N. 129725, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)