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Sez. 2, Sentenza n. 8478 del 02/08/1995 (Rv. 493541 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Ricorso per cassazione per violazione delle tariffe professionali - Omessa specificazione delle partite contestate e delle singole voci della tariffa - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 1995-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493541-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

È inammissibile il ricorso in Cassazione per asserita violazione delle tariffe professionali, ove non siano state specificate le singole partite contestate e non siano indicate le singole voci violate della tariffa professionale.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)