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Sez. L, Sentenza n. 1619 del 16/02/1998 (Rv. 512666 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE | Pretesa violazione dei minimi tariffari - Pregiudizio con riferimento alla liquidazione globale - Prova - Necessità.
Stato
decisa il 1998-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512666-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE

In materia di spese giudiziali non è ammissibile, in quanto carente d'interesse ad agire, alcuna doglianza ove non sia stato specificamente comprovato che la liquidazione globale arreca un pregiudizio alla parte vittoriosa in quanto attributiva di una somma inferiore ai minimi inderogabili. È quindi irrilevante la mera allegazione della violazione dei criteri per la liquidazione delle spese, come quelli relativi alle cause oggettivamente connesse, ove non venga indicato il concreto pregiudizio che essa ha comportato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)