Sez. 1, Sentenza n. 6195 del 07/03/2008 (Rv. 602249 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione acquisitiva - Accordo transattivo successivo alla scadenza del termine di occupazione legittima ed alla realizzazione dell'opera pubblica - Contenuto - Cessione del fondo occupato - Esclusione - Determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento - Ammissibilità - Natura novativa della transazione - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di espropriazioni per p.u., qualora, compiuto il quinquennio di occupazione legittima, l'opera pubblica sia stata realizzata senza che sia intervenuto decreto di esproprio, con irreversibile trasformazione del bene occupato, si realizza la fattispecie della cosiddetta accessione invertita, od occupazione acquisitiva, con l'acquisto della proprietà a titolo originario a favore della P.A. e la corrispondente estinzione del diritto del proprietario. Pertanto, un accordo transattivo successivo alla scadenza del termine di occupazione legittima ed alla realizzazione dell'opera pubblica, non può prevedere la cessione del fondo occupato, atteso che la proprietà del bene è già stata acquisita per via dell'accessione invertita, ma può avere ad oggetto soltanto la determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento per porre fine alla controversia insorta tra le parti. In tal caso va escluso il carattere novativo dell'atto di transazione, poiché questo non costituisce fonte di un'obbligazione oggettivamente diversa da quella preesistente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1231, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 327 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)