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Sez. 2, Sentenza n. 4455 del 28/02/2006 (Rv. 586621 - 01)

TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Transazione novativa - Effetto estintivo della precedente obbligazione - Elemento oggettivo ed elemento soggettivo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586621-01

TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Si ha transazione novativa qualora sussistano contestualmente due elementi, uno di natura oggettiva e uno di natura soggettiva: sul piano oggettivo è necessario che le parti, onde risolvere o prevenire una lite, siano addivenute ad una rinunzia reciproca, anche parziale, alle proprie pretese, volta a modificare, estinguendola, la situazione negoziale precedente e ad instaurarne una nuova in quanto tra i due rapporti, il vecchio e il nuovo, vi sia una situazione di obiettiva incompatibilità; sul piano soggettivo, è necessario che sussista una inequivoca manifestazione di volontà delle parti in tal senso, ovvero che esse abbiano palesato il loro intento di instaurare tra loro un nuovo rapporto e di estinguere quello originario, dando a tale volontà forma e contenuto adeguati.(Nella specie la S.C., riformando la sentenza di merito, ha ritenuto che dovesse in concreto escludersi la configurabilità della transazione novativa, essendosi le parti limitate al rilascio di cambiali per importo non inferiore all'ammontare del debito - ciò che non integra una rinuncia da parte del creditore, ma al contrario un rafforzamento del credito - e alla modifica del termine di pagamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1231, Cod. Civ. art. 1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)