Sez. 2, Sentenza n. 1581 del 20/06/1966 (Rv. 323143 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - COSTITUZIONE (ACQUISTO) - SERVITU VOLONTARIE - IN GENERE - ATTO DI RICOGNIZIONE - NATURA - CONTENUTO - VALIDITA - DIRITTO TRANSITORIO.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - COSTITUZIONE (ACQUISTO) - SERVITU VOLONTARIE - IN GENERE - ATTO DI RICOGNIZIONE - NATURA - CONTENUTO - VALIDITA - DIRITTO TRANSITORIO.*
L'art. 653 del codice Albertino statuiva testualmente che alla Mancanza del titolo costitutivo della servitu si potesse supplire con un documento il quale contenesse la ricognizione della servitu e che provenisse dal proprietario del fondo servente. Detta norma fu poi trasfusa nell'art. 634 del cod. civ. del 1865. Avendo l'atto ricognitivo carattere unilaterale, non occorreva che ad esso partecipasse, oltre il proprietario del fondo servente dal quale doveva provenire, anche il proprietario del fondo dominante. Quanto all'oggetto dell'atto, era sufficiente che dall'esame del contesto di esso fosse possibile stabilire con certezza a vantaggio e a carico di quali fondi gravasse la servitu di cui si riconosceva l'esistenza e quale fosse il contenuto di detta servitu. Gli Atti ricognitivi, validi secondo la precedente legislazione e legittimamente creati secondo le leggi del tempo, non hanno perduto la loro efficacia, a nulla rilevando che nel cod. civ. vigente non sia stata riprodotta la norma di cui all'art. 634 cod. civ. abrogato e che l'art. 2720 riconosca all'atto ricognitivo solo una funzione probatoria. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2720, Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. Abrog. art. 634
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)