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Sez. U, Sentenza n. 3573 del 02/08/1989 (Rv. 463540 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - CONTROVERSIE ATTINENTI AL LICENZIAMENTO ED AL TRATTAMENTO ANCHE RETRIBUTIVO DI UN DIPENDENTE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - DISTACCO DEL DIPENDENTE PRESSO UFFICI DIVERSI DA QUELLI DELL'ORDINE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463540-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - CONTROVERSIE ATTINENTI AL LICENZIAMENTO ED AL TRATTAMENTO ANCHE RETRIBUTIVO DI UN DIPENDENTE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - DISTACCO DEL DIPENDENTE PRESSO UFFICI DIVERSI DA QUELLI DELL'ORDINE - IRRILEVANZA.*

Le controversie attinenti al licenziamento ed al trattamento normativo e retributivo del dipendente di un ordine degli avvocati e procuratori appartengono alla giurisdizione amministrativa, attesa (anche alla stregua della legge-quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983) la natura di ente pubblico non economico dell'ordine; né rileva in contrario il distacco del dipendente presso uffici diversi da quelli dell'ente datore di lavoro, poiché il distacco incide non sulla natura del rapporto di pubblico impiego ma solo sulla funzione relativa. (Conf 3066/78, mass n 392516).*

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 29/03/1983 num. 93 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)