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Sez. U, Sentenza n. 3066 del 22/06/1978 (Rv. 392516 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DIPENDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI NAPOLI - CONTROVERSIE RELATIVE AL LICENZIAMENTO, AL TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUTIVO ED AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DISTACCO DEL DIPENDENTE PRESSO LA BIBLIOTECA FUNZIONANTE NEGLI UFFICI GIUDIZIARI NAPOLETANI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392516-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DIPENDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI NAPOLI - CONTROVERSIE RELATIVE AL LICENZIAMENTO, AL TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUTIVO ED AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DISTACCO DEL DIPENDENTE PRESSO LA BIBLIOTECA FUNZIONANTE NEGLI UFFICI GIUDIZIARI NAPOLETANI - IRRILEVANZA.*

Le controversie attinenti al licenziamento ed al trattamento normativo e retributivo di un dipendente dell'ordine degli avvocati e procuratori di Napoli appartengono alla giurisdizione amministrativa, data la natura di ente pubblico non economico dello ordine: ne rileva in contrario la circostanza che il dipendente fosse stato distaccato presso la biblioteca funzionante negli uffici giudiziari napoletani, poiche il distacco incide non sulla natura del rapporto d'impiego ma solo sulle relative funzioni. Parimenti, appartiene alla giurisdizione amministrativa la domanda relativa al trattamento di pensione, dovuto ai sensi dell'art 18 del regolamento dell'ordine del 20 novembre 1953: essa domanda, infatti, non da luogo ad una controversia previdenziale ma, fondandosi un'obbligazione liberamente assunta dall'ente, trova la sua fonte e la sua disciplina nel rapporto di pubblico impiego. (V 3232/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2117, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)