Sez. U - , Ordinanza n. 30112 del 26/10/2021 (Rv. 662549 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Ricorso ex art. 111, comma 8 Cost. per asserito diniego di giustizia – Contenuto – Limiti – Fattispecie
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
In materia di controllo del rispetto del limite esterno della giurisdizione delle sentenze dei giudici speciali, che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione, il diniego di giustizia è sindacabile solo in astratto, cioè in relazione all'estraneità del deciso rispetto alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice, e mai in concreto. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui si deduceva il diniego di giustizia fondato sull'allegazione secondo cui il giudice contabile aveva condannato il ricorrente sulla base di un fatto antigiuridico asseritamente altro e diverso da quello per il quale lo stesso era stato citato in giudizio e sul quale si era difeso).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)