Sez. U - , Ordinanza n. 2370 del 25/01/2023 (Rv. 666636 - 03)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Magistrati - Mero ritardo nel deposito dei provvedimenti - Danno erariale da disservizio - Esclusione - Giurisdizione della Corte dei conti - Insussistenza - Superamento dei limiti esterni della giurisdizione - Fondamento. RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI - In genere.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
Il mero ritardo nel deposito dei provvedimenti non integra "ex se" una responsabilità contabile del magistrato per danno allo Stato da disservizio, risultando la valutazione di tale condotta rimessa all'organo disciplinare di autogoverno, sicché l'affermazione della Corte dei conti sulla sussistenza di una siffatta responsabilità e sull'ammissibilità della correlata tutela risarcitoria (oltre i confini della stessa derivanti dal sistema elaborato dal diritto vivente) comporta la creazione di una nuova fattispecie di responsabilità erariale, destinata a investire il medesimo interesse tutelato con l'azione disciplinare e, dunque, il superamento dei limiti esterni della giurisdizione spettante al giudice contabile.
Decreto Legge 23/10/1996 num. 543 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 639 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/1006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)