Sez. 1, Sentenza n. 8299 del 24/07/1993 (Rv. 483295 - 01)
Tributi (in generale) - Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - Sanzioni civili e amministrative - Prescrizione | Ordinanza dell'intendente di finanza - Notifica al trasgressore - Effetti - Nuovo termine di prescrizione quinquennale - Decorrenza - Ricorso al Ministero delle Finanze - Presentazione - Effetto interruttivo della prescrizione - Esclusione.
Tributi (in generale) - Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - Sanzioni civili e amministrative - Prescrizione
In materia di repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, compiuta nel periodo successivo all'emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge 9 ottobre 1971 n. 825 per la riforma tributaria, dopo la notifica al trasgressore dell'ordinanza dell'intendente di finanza che determina l'ammontare della pena pecuniaria (notifica che ha effetto di atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2943 cod. civ.), inizia a decorrere - ai sensi dell'art. 17 della legge 7 gennaio 1929 n. 4 - un nuovo termine di prescrizione quinquennale, che non è interrotto dalla presentazione del ricorso al Ministero delle Finanze previsto dall'art. 56 della citata legge n. 4 del 1929, non essendo più vigente la disciplina dell'art. 90 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3270.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 17, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)