Sez. 5, Sentenza n. 118 del 05/02/1968 Ud. (dep. 05/04/1968) Rv. 107497 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE -OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI -CIRCOSTANZE ATTENUANTI -ATTENUANTE SPECIALE EX ART 219 LEGGE FALLIMENTARE - APPLICABILITA - DANNO - CRITERI DI QUALIFICAZIONE*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE -OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI -CIRCOSTANZE ATTENUANTI -ATTENUANTE SPECIALE EX ART 219 LEGGE FALLIMENTARE - APPLICABILITA - DANNO - CRITERI DI QUALIFICAZIONE*
In tema di bancarotta semplice per omessa tenuta dei libri e delle altre scritture contabili, il danno puo derivare dall'impossibilita di ricostruire l'attivita contabile dell'imprenditore fallito e di esercitare le azioni revocatorie od altre azioni a tutela degli interessi della massa dei creditori. Se il danno cagionato da quei fatti omissivi e di speciale tenuita (e, a maggiore ragione, se non vi e stato danno) spetta l'attenuante in esame. (V.103646, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)