Sez. 5, Sentenza n. 1202 del 29/11/1968 Ud. (dep. 31/01/1969) Rv. 110170 - 01
REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - AGGRAVANTE EX ART 215 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DEI LIBRI A SCRITTURA - DANNO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - AGGRAVANTE EX ART 215 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DEI LIBRI A SCRITTURA - DANNO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Il danno da tenere presente ai fini della attenuante di cui all'art 219 della legge fallimentare non e quello derivato dal fallimento, ma e quello cagionato alla massa dei creditori dal fatto di bancarotta. E, nel caso di bancarotta per omessa tenuta dei libri e documenti prescritti, il danno che subiscono o possono subire i creditori si concretizza nella impossibilita o nella difficolta di ricostruire l'attivita dell'imprenditore fallito, indipendentemente dalla entita della differenza fra attivo e passivo. (Conf. 107497, anno 1968).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)