diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6225 del 13/03/2009 (Rv. 607405 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Domanda di prosecuzione del beneficio - Rigetto - Periodo anteriore - Esonero del datore di lavoro dagli obblighi retributivi - Condizioni - Sospensione del rapporto non addebitabile a colpa del datore di lavoro e mancata offerta da parte dei lavoratori di riprendere il proprio lavoro.
Stato
decisa il 2009-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607405-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Poiché il provvedimento di ammissione alla cassa integrazione guadagni ha efficacia costitutiva del rapporto previdenziale e derogatoria della disciplina del rapporto di lavoro, in caso di successivo provvedimento che, respingendo la domanda di rinnovo e prosecuzione del beneficio, disponga la cessazione dello stesso a partire da una determinata data, il datore di lavoro è non di meno esonerato dagli obblighi retributivi per il periodo compreso tra la cessazione del beneficio ed il provvedimento di diniego ove vi sia stata una sospensione del rapporto di lavoro non addebitabile a colpa del datore di lavoro e sia mancata l'offerta da parte dei lavoratori di riprendere il proprio lavoro con la messa a disposizione delle proprie energie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)