diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7194 del 06/08/1996 (Rv. 498991 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Domanda di ammissione - Rigetto - Periodo anteriore - Esonero del datore di lavoro dagli obblighi retributivi - Condizioni - Impossibilità sopravvenuta oggettiva di ricevere la prestazione o accordo con le organizzazioni sindacali - Effetti - Sospensione del rapporto - Limiti - Mandato o ratifica dei lavoratori - Necessità.
Stato
decisa il 1996-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498991-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Poiché il provvedimento di ammissione alla G.I.C. ha efficacia costitutiva del rapporto previdenziale e derogatoria della disciplina del rapporto di lavoro, in caso di rigetto della relativa domanda il datore di lavoro non è esonerato dagli obblighi retributivi se frattanto ha sospeso unilateralmente il rapporto, salvo che provi o l'oggettiva impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione dei dipendenti o l'accordo raggiunto con le O.O.S.S. - anche all'esito della procedura di consultazione sindacale prevista dall'art. 5 della legge 20 maggio 1975 n. 164 - di sospendere temporaneamente il rapporto di lavoro. A tal fine è però necessario o un mandato specifico o una ratifica univoca da parte dei lavoratori interessati in quanto l'iscrizione all'associazione sindacale non è atto idoneo a conferirle anche il potere di disporre di diritti acquisiti al patrimonio del lavoratore.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 39 com. 4, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1711, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)