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Sez. 3, Sentenza n. 3105 del 13/09/1969 (Rv. 343044 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO DI DOCUMENTI DECISIVI - CONDIZIONI - MANCATA ESIBIZIONE IN GIUDIZIO DEI DOCUMENTI - ASSENZA DI COLPEVOLEZZA DEL SOCCOMBENTE - NECESSITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343044-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO DI DOCUMENTI DECISIVI - CONDIZIONI - MANCATA ESIBIZIONE IN GIUDIZIO DEI DOCUMENTI - ASSENZA DI COLPEVOLEZZA DEL SOCCOMBENTE - NECESSITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il motivo di revocazione previsto dall'art 395, n 3 cod proc civ non consiste nella sola impossibilita indiscriminata di produrre i documenti nel giudizio conclusosi con la sentenza di cui si domanda la revocazione, ma in una impossibilita che sia stata determinata da causa di forza maggiore o da fatto dell'avversario. Detta norma, attraverso la previsione della duplice ipotesi della forza maggiore e del fatto della controparte, pone in sostanza l'esigenza che l'ignoranza dei documenti e la conseguente impossibilita di produrli non siano comunque ricollegabili a colpa di colui che fu soccombente nel giudizio in cui fu emessa la sentenza impugnata. L'accertamento di tale colpa del soccombente nell'aver ignorato l'esistenza di quei documenti e nell'averne omessa la ricerca e la produzione in giudizio si risolve nella valutazione di elementi di fatto e non e censurabile in Sede di legittimita. (V 76-69 massima 337917 368-67 massima 326263 202-67 massima n 325941).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)