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Sez. 1, Sentenza n. 202 del 23/01/1967 (Rv. 325941 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO DI DOCUMENTI DECISIVI - NON COLPOSITA DELLA MANCATA ESIBIZIONE IN GIUDIZIO DEL DOCUMENTO E SUA DECISIVITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325941-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO DI DOCUMENTI DECISIVI - NON COLPOSITA DELLA MANCATA ESIBIZIONE IN GIUDIZIO DEL DOCUMENTO E SUA DECISIVITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Nell'ipotesi di revocazione prevista dal n.3 dell'art.395 cod. proc. civ. (ritrovamento, dopo la sentenza, di uno o piu documenti decisivi, che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario), costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in Sede di legittimita, l'accertamento sia della non colposita della mancata produzione in giudizio del documento recuperato, sia della sua idoneita a determinare una diversa decisione della controversia.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)