Sez. 1, Sentenza n. 10796 del 09/07/2003 (Rv. 564919 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - IN GENERE | Ordinanza di cancellazione - Impugnabilità o revocabilità - Esclusione - Rimedio consentito - Riassunzione.
PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - IN GENERE
L'ordinanza con cui il giudice di merito dispone, ai sensi degli artt. 309 e 181 cod. proc. civ., la cancellazione della causa dal ruolo, non è impugnabile né revocabile, con la conseguenza che, quand'anche emessa in carenza delle condizioni di legge, non è suscettibile di rimedio diverso dalla riassunzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)