Sez. L, Sentenza n. 3187 del 01/04/1994 (Rv. 486033 - 01)
Procedimento civile - Cancellazione della causa dal ruolo - In genere | Ordinanza - Irrevocabilità - Conseguenze - Rimedio - Riassunzione - Carattere esclusivo - Pronuncia dell'ordinanza in carenza delle condizioni di legge - Effetti - Prosecuzione del giudizio in difetto della riassunzione e senza costituzione della parte originariamente contumace - Nullità degli atti processuali - Accertamento da parte del giudice di appello - Obbligo della relativa declaratoria - Operatività dell'art. 354 cod. proc. civ. ovvero decisione nel merito - Inammissibilità.
Procedimento civile - Cancellazione della causa dal ruolo - In genere
L'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, attesa la sua non impugnabilità (art. 181 cod. proc. civ.), è irrevocabile ai sensi dell'art. 177 cod. proc., con la conseguenza che, quand'anche emessa in carenza delle condizioni di legge, non è suscettibile di rimedio diverso dalla riassunzione, di guisa che la sua pronuncia determina "de iure", anche in favore della parte contumace ed a prescindere dalla legittimità o meno del provvedimento stesso, una situazione che, sul piano dell'effettività del principio dispositivo e dell'osservanza del contraddittorio, non differisce da quella preesistente alla proposizione della domanda ed implica la persistente operatività, ai fini della ripresa del giudizio, del disposto sia dell'art. 99 - non esclusa da tale anteatta proposizione -, sia dell'art. 101 cod. proc. civ. (non essendo consentito, per la suddetta espressa previsione di legge, il recupero della originaria notificazione), cui deve darsi, nei termini di rito, rinnovata applicazione con l'atto di riassunzione. Pertanto, qualora il giudizio sia proseguito in difetto della riassunzione e senza che la parte originariamente contumace siasi costituita, ciò determina la nullità degli atti processuali compiuti in violazione dei principi suddetti, la quale, se rilevata dal giudice di appello comporta che lo stesso - esclusa la possibilità di una pronuncia restitutoria ex art. 354, consentita soltanto negli ivi previsti casi tassativi - provveda alla relativa declaratoria, così definendo il giudizio con pronuncia di mero rito e non potendo egli stesso giudicare nel merito, a causa della particolare natura del vizio riscontrato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)