Sez. L, Sentenza n. 190 del 13/01/1982 (Rv. 417882 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CONSISTENTI NELL'ANALISI DEI CAMPIONI DI ACCIAIO E DI GHISA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CONSISTENTI NELL'ANALISI DEI CAMPIONI DI ACCIAIO E DI GHISA.*
La valutazione, da parte del giudice del merito, delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore dipendente, compiuta al fine di stabilire la qualifica professionale spettantegli, si risolve in un giudizio di fatto, che è incensurabile in Sede di legittimità, se adeguatamente motivato e immune da vizi logici e giuridici. (nella specie, è stata confermata la sentenza la quale aveva ritenuto che lo svolgimento di attività consistenti nell'analisi, mediante appositi strumenti, dei campioni di acciaio e ghisa, al fine di determinarne la composizione nonché il grado d'impurità, la durezza e la resistenza, comportasse, alla stregua della disciplina collettiva applicabile, l'inquadramento nella seconda categoria intermedi e non già nella categoria impiegatizia od operaia, come preteso, rispettivamente, dai lavoratori e dalla società datrice di lavoro).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)