Sez. L, Sentenza n. 417 del 26/01/1985 (Rv. 438630 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - RETRIBUZIONE SUPERIORE AL MINIMO DELLA QUALIFICA - ASSORBIMENTO PER EFFETTO DELL'ATTRIBUZIONE DELLE MAGGIORI SPETTANZE A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO AD UNA QUALIFICA SUPERIORE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - RETRIBUZIONE SUPERIORE AL MINIMO DELLA QUALIFICA - ASSORBIMENTO PER EFFETTO DELL'ATTRIBUZIONE DELLE MAGGIORI SPETTANZE A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO AD UNA QUALIFICA SUPERIORE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Quanto il lavoratore subordinato abbia percepito in più, rispetto al minimo salariale previsto dalla contrattazione collettiva in relazione alla qualifica riconosciutagli, è computabile in detrazione delle maggiori spettanze che vengano successivamente allo stesso attribuite in accoglimento della domanda di rivendicazione di una qualifica superiore (cosiddetto assorbimento), ove l'interessato non deduca e dimostri uno specifico patto individuale che abbia conferito a detto ulteriore compenso la natura di assegno di merito "ad personam". (V 4355/82, mass n 422324).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)