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Sez. L, Sentenza n. 417 del 26/01/1985 (Rv. 438630 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - RETRIBUZIONE SUPERIORE AL MINIMO DELLA QUALIFICA - ASSORBIMENTO PER EFFETTO DELL'ATTRIBUZIONE DELLE MAGGIORI SPETTANZE A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO AD UNA QUALIFICA SUPERIORE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438630-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - RETRIBUZIONE SUPERIORE AL MINIMO DELLA QUALIFICA - ASSORBIMENTO PER EFFETTO DELL'ATTRIBUZIONE DELLE MAGGIORI SPETTANZE A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO AD UNA QUALIFICA SUPERIORE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Quanto il lavoratore subordinato abbia percepito in più, rispetto al minimo salariale previsto dalla contrattazione collettiva in relazione alla qualifica riconosciutagli, è computabile in detrazione delle maggiori spettanze che vengano successivamente allo stesso attribuite in accoglimento della domanda di rivendicazione di una qualifica superiore (cosiddetto assorbimento), ove l'interessato non deduca e dimostri uno specifico patto individuale che abbia conferito a detto ulteriore compenso la natura di assegno di merito "ad personam". (V 4355/82, mass n 422324).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)