Sez. L, Sentenza n. 7576 del 16/12/1986 (Rv. 449601 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SUPERMINIMO EROGATO INTUITU PERSONAE - RAPPORTI CON LA RETRIBUZIONE PREVISTA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SUPERMINIMO EROGATO INTUITU PERSONAE - RAPPORTI CON LA RETRIBUZIONE PREVISTA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.*
Mentre in generale le pattuizioni individuali sulla retribuzione non sono svincolate dalla Determinazione collettiva dei minimi tabellari, talché nel caso di divergenza tra questi ultimi ed i patti individuali, la retribuzione spettante al lavoratore deve essere stabilita sulla base del criterio dell'assorbimento - ossia dell'individuazione del trattamento più favorevole - e non già in base al criterio del cumulo, invece - ove si tratti di superminimo erogato intuitu personae - il suddetto criterio dell'assorbimento si applica soltanto se espressamente previsto dalla contrattazione collettiva, sempre che il trattamento così derivatone non sia deteriore rispetto a quello della pregressa pattuizione individuale. (V 1600/85, mass n 439587; (V 417/85, mass n 438630).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)