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Sez. 1, Sentenza n. 10914 del 11/07/2003 (Rv. 564979 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Legge reg. Lombardia n. 86 del 1983, art. 29 - Ritardo nell'esecuzione delle opere di ripristino ambientale - Sanzione pecuniaria - Natura - Relativa ingiunzione di pagamento - Ricorribilità in opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564979-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In tema di aree regionali protette, la legge della Regione Lombardia 30 novembre 1983, n. 86, per l'ipotesi di ritardo nell'esecuzione delle opere di ripristino ambientale (comportamento considerato illecito al pari della condotta, sanzionata separatamente, che aveva determinato il danno ambientale), prevede, all'art. 29, una sanzione pecuniaria, avente natura di sanzione amministrativa, non già di misura civilistica di esecuzione indiretta; ne consegue che la tutela giurisdizionale avverso la relativa ingiunzione rientra nell'ambito di applicazione della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lombardia 30/11/1983 num. 86 art. 29, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)