Sez. 1, Sentenza n. 8853 del 21/08/1993 (Rv. 483522 - 01)
Elezioni - Impugnazioni e ricorsi - Procedimento | P.M. presso il Tribunale - Litisconsorte necessario - Omessa citazione in appello o mancata integrazione nei suoi confronti del contraddittorio - Conseguenze - Nullità del procedimento e della sentenza - Intervento nel giudizio di secondo grado del procuratore generale - Nullità - Sanatoria - Esclusione.
Elezioni - Impugnazioni e ricorsi - Procedimento
Nelle cause elettorali il pubblico ministero presso il Tribunale è parte necessaria sia nel giudizio di primo grado, ancorché non titolare del potere di azione, sia nel giudizio d'appello, che è legittimato a proporre, essendogli espressamente attribuito il potere di impugnativa. Da ciò consegue che la mancata citazione in appello del procuratore della Repubblica presso il Tribunale "a quo" ad iniziativa del ricorrente determina, in capo al giudice del gravame, il dovere di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, e che, ove il giudice stesso abbia omesso di disporre in tal senso, il procedimento e la sentenza d'appello sono affetti da nullità per violazione del principio del contraddittorio. Nè tale vizio può ritenersi sanato dall'intervento, nel giudizio di secondo grado, del procuratore generale, giacché il potere di impugnativa della decisione di primo grado, attribuito in via esclusiva al procuratore della Repubblica, abilita soltanto quest'ultimo non solo a resistere all'impugnazione, ma anche a proporre gravame incidentale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)