Sez. L, Sentenza n. 7374 del 30/05/2001 (Rv. 547137 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Termine di cinque giorni dalla contestazione - Funzione - Stato di incapacità naturale del lavoratore, impediente la possibilità di fornire giustificazioni - Onere della prova - Incidenza sul lavoratore.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Il termine dilatorio di cinque giorni, previsto dal quinto comma dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 3000, prima della scadenza del quale non può essere irrogato il provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale, è finalizzato a consentire al lavoratore, cui è stato contestato l'addebito, di fornire le sue giustificazioni; decorso invano tale termine, il provvedimento disciplinare è applicabile, sicché è onere del lavoratore, che ne contesti la legittimità per l'impossibilità di aver potuto esercitare il proprio diritto di difesa a causa di una minorata capacità di intendere e di volere in detto intervallo, di dimostrare di essersi trovato, nella pendenza del termine, in stato di incapacità naturale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)