diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 18288 del 30/08/2007 (Rv. 598856 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Termine di cinque giorni dalla contestazione - Complessità dell'attività difensiva del lavoratore - Allungamento del termine a difesa - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598856-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

L'art. 7, quinto comma, della legge n. 300 del 1970 non prevede, in favore del lavoratore, un prolungamento del termine a difesa in ragione della maggiore complessità dell'attività difensiva, sicché non può incidere sulla validità del recesso la mancata concessione al lavoratore medesimo di un termine difensivo più lungo di quello stabilito dalla suddetta norma.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)