Sez. L, Sentenza n. 2850 del 09/02/2006 (Rv. 587453 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Inquadramento delle imprese a fini previdenziali - Effetti dei provvedimenti di variazione dell'INPS ex art. 3, comma ottavo, legge n. 335 del 1995 - Applicabilità a tutti i provvedimenti di rettifica di precedenti inquadramenti - Fondamento - Conseguenze - Aziende inquadrate in modo più favorevole dopo l'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 - Regime transitorio di conservazione del vecchio inquadramento - Inapplicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In tema di inquadramento delle imprese ai fini contributivi, la disposizione di cui all'art.3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n.335, nel prevedere che "i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali, adottati dall'INPS d'ufficio o su richiesta dell'azienda, producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato", ha valenza generale, essendo volta ad uniformare il trattamento di imprese di identica natura ma disomogenee nella classificazione, ed è quindi applicabile ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti, ivi comprese le variazioni operate dall'Istituto prima della entrata in vigore della predetta legge in base ai nuovi criteri di inquadramento introdotti dai primi due commi dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989; pertanto, nei confronti delle aziende che, dopo l'entrata in vigore di quest'ultima legge, abbiano mutato natura ed attività ed ottenuto un inquadramento più favorevole, adeguato ai nuovi parametri introdotti dall'art. 49 cit., non può trovare applicazione la disposizione transitoria, dettata dall'ultimo comma del medesimo articolo, secondo cui sino alla definitiva regolamentazione della materia (poi intervenuta con l'art.2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n.662)"restano comunque validi gli inquadramenti già in atto".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)