Sez. L, Sentenza n. 15649 del 26/07/2005 (Rv. 583642 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Inquadramento delle imprese ai fini previdenziali - Attività iniziate prima della entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88 - Applicabilità dei criteri precedentemente vigenti - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, terzo comma, della legge n. 88 del 1989 (v. Corte costituzionale, sent. n. 378 del 1994 ed ord. n. 252 del 2000), nonché dell'art. 2, comma 215, della legge n. 662 del 1996, in relazione agli artt. 1, 3 e 41 Cost., nella parte in cui prevedono che le imprese costituite prima dell'entrata in vigore della legge del 1989 continuino ad essere inquadrate, ai fini previdenziali, secondo i criteri di cui all'art. 2195 cod. civ. fino alla data del 1 gennaio 1997 (fissata dalla norma transitoria, contenuta nell'art. 2, comma 215 cit.), e non secondo i criteri fissati dall'art.49 della legge n. 88 del 1989, anche quando questi siano più favorevoli ai fini contributivi, tenuto conto della durata ragionevole del regime transitorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 24 CORTE COST., Legge 03/09/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 215 CORTE COST., Costituzione art. 1, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)