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Sez. 6, Sentenza n. 45844 del 30/09/2014 Ud. (dep. 05/11/2014) Rv. 260911 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE | Rifiuto di ricovero ospedaliero da parte del medico responsabile - Configurabilità del reato - Condizioni - Sindacato circa l'urgenza dell'atto - Parametri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260911-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE

Integra il reato di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen., il rifiuto di procedere al ricovero ospedaliero di un malato, opposto dal medico responsabile del reparto, se l'ospedalizzazione deve ritenersi indifferibile per la sussistenza di un effettivo pericolo di conseguenze dannose alla salute della persona, obiettivamente apprezzabile anche in considerazione del tenore e della provenienza delle richieste formulate al soggetto attivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata, la quale aveva affermato la colpevolezza del medico ospedaliero, di turno presso il reparto di chirurgia d'urgenza, il quale si era rifiutato di visitare e redigere la consulenza richiesta dai colleghi del servizio "118", propedeutica al ricovero, adducendo la provenienza del paziente da altro ospedale esclusivamente per eseguire una TAC cerebrale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)