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Sez. 6, Sentenza n. 9493 del 02/05/1995 Ud. (dep. 08/09/1995) Rv. 202276 - 01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Omissione o rifiuto di atti di ufficio - In genere | Presentazione presso il pronto soccorso di un ospedale di persona infortunatasi - Omesso ricovero del paziente da parte del medico di guardia - Consiglio del sanitario di condurre l'infermo presso un ospedale più attrezzato, senza predisporre, nonostante richiesta in tal senso, il trasporto dello stesso a mezzo di autoambulanza - Reato di cui all'art. 328 Cod. Proc. Pen. - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-05-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202276-01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Omissione o rifiuto di atti di ufficio - In genere

Il medico di guardia presso il pronto soccorso di un ospedale che ometta di ricoverare un paziente presentatosi accusando, a seguito di infortunio, forti dolori alla spalla ed un'emorragia dall'orecchio e si limita a consigliare ai congiunti di condurre l'infermo presso un ospedale più attrezzato, senza neanche predisporre, benché richiesto, il trasporto dello stesso a mezzo di autoambulanza, si rende responsabile del reato di cui all'art. 328 Cod. Proc. Pen. per avere rifiutato "atti di ufficio" che, nella qualità di pubblico ufficiale, avrebbe dovuto garantire per ragioni di sanità. Ed infatti, il medico di guardia, anche se, ai sensi dell'art. 14 della Legge 27 marzo 1969, n. 128, è a lui affidato il giudizio sulla necessità del ricovero e sulla destinazione del malato, non può rifiutare il ricovero, qualora ne abbia accertata la necessità, e, nell'ipotesi in cui questo non possa avere luogo per mancanza di posti o per altro motivo deve fare in modo che l'ospedale, suo tramite, apprestati gli eventuali interventi di urgenza, assicuri a mezzo di propria autoambulanza e, ove occorra, con adeguata assistenza sanitaria, il trasporto dell'infermo in altro ospedale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328, DPR 27/03/1969 num. 128 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)