Sez. L, Sentenza n. 1778 del 18/05/1976 (Rv. 380556 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE - CONSERVAZIONE DEL RAPPORTO - DISCIPLINA CONTRATTUALE - FINO ALLA RISOLUZIONE - DISCIPLINA LEGALE SOSTITUTIVA - EFFETTI - INDENNITA SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE E NEL CALCOLO PER L'INDENNITA DI FINE RAPPORTO - CONDIZIONI - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE DETERMINATA DAL GIUDICE EX ART 46 COST.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE - CONSERVAZIONE DEL RAPPORTO - DISCIPLINA CONTRATTUALE - FINO ALLA RISOLUZIONE - DISCIPLINA LEGALE SOSTITUTIVA - EFFETTI - INDENNITA SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE E NEL CALCOLO PER L'INDENNITA DI FINE RAPPORTO - CONDIZIONI - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE DETERMINATA DAL GIUDICE EX ART 46 COST.*
L'art 2126 cod civ, evidenziando la distinzione concettuale tra contratto e rapporto, mantiene in favore del lavoratore gli effetti propri del rapporto gia svoltosi, anche quando il contratto risulti nullo o annullato (salve, si intende, le ipotesi di illiceita dell'oggetto o della causa). In virtu di tale norma, quindi, si realizza una conservazione del rapporto che mutua la sua disciplina da quella del contratto, relativamente al periodo di relativa esistenza del rapporto stesso e sino alla sua risoluzione; mentre, se trattasi di nullita parziale, si sostituisce nel medesimo rapporto la disciplina legale a quella consensuale nulla. Nell'un caso e nell'altro la disciplina legale sostitutiva spiega tutti gli effetti suoi propri, onde la retribuzione dovuta ex art 2126 cod civ per il lavoro prestato in giorno di prescritto riposo settimanale deve essere computata, ricorrendone le altre condizioni, anche nella liquidazione delle indennita di fine rapporto, cosi come non si dubita che uguale effetto debba connettersi alla retribuzione determinata dal giudice ex art 36 cost in difformita di quella risultante da clausole di contratto collettivo o individuale, ritenute nulle in rapporto a tale precetto costituzionale. (Conf 3374/74, mass n 371882).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)