Sez. L, Sentenza n. 5903 del 07/11/1981 (Rv. 416659 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - PRESTAZIONI OBIETTIVAMENTE GIORNALISTICHE SVOLTE SENZA ISCRIZIONE ALL'ALBO - DISCIPLINA EX ART. 2126 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ISCRIZIONE INTERVENUTA NEL CORSO DEL RAPPORTO NULLO - CONTINUITÀ ED UNICITÀ DELL'INTERO RAPPORTO DI LAVORO - SUSSISTENZA.*
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - PRESTAZIONI OBIETTIVAMENTE GIORNALISTICHE SVOLTE SENZA ISCRIZIONE ALL'ALBO - DISCIPLINA EX ART. 2126 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ISCRIZIONE INTERVENUTA NEL CORSO DEL RAPPORTO NULLO - CONTINUITÀ ED UNICITÀ DELL'INTERO RAPPORTO DI LAVORO - SUSSISTENZA.*
L'attività obiettivamente giornalistica prestata nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato rientra nell'ambito di operatività dell'art. 2126 cod. civ., con la conseguenza che, non derivando, in tal caso, la nullità del contratto da illiceità del suo oggetto o della sua causa, spetta al prestatore d'opera il trattamento economico corrispondente all'attività effettivamente svolta e l'eventuale passaggio (per il sopravvenire dell'iscrizione anzidetta) dal contratto nullo al contratto valido non incide sulla continuità ed unicità dell'intero rapporto, ai fini della Determinazione dell'indennità relativa alla cessazione dello stesso. (V 1812/80, mass n 405415; (V 3181/78, mass n 392641; (V 1778/76, mass n 380556; (V 127/76, mass n 378765; (V 1559/74, mass n 369710).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)