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Sez. 1, Sentenza n. 46415 del 24/10/2013 Cc. (dep. 21/11/2013) Rv. 257480 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione - Condizioni - Rigetto dell'istanza di emersione del lavoro irregolare - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257480-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

L'espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione, prevista dall'art. 16, comma quinto, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, può essere disposta solo quando lo straniero si trovi in una delle situazioni tassativamente previste - come presupposto per l'espulsione amministrativa - nell'art. 13, comma secondo, dello stesso D.Lgs., tra le quali non rientra il rigetto dell'istanza di emersione del lavoro irregolare, formulata ai sensi dell'art. 1 ter D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2009, n. 102. (Fattispecie in cui il Tribunale di Sorveglianza, confermando l'espulsione, aveva equiparato il rigetto di tale istanza al rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. A CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 com. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)