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Sez. L, Sentenza n. 9251 del 14/05/2004 (Rv. 572889 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Controversia di valore non eccedente i due milioni di lire (o la somma equivalente in euro) - Pronuncia secondo equità - Controversie in materia di diritti indisponibili - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572889-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

Non può essere decisa dal giudice di pace secondo equità una causa che, pur avendo valore inferiore a 1.032, 91 euro, verta in materia di diritti indisponibili, avendo ad oggetto il riconoscimento in favore di un giudice onorario (nella specie, giudice tributario) di una somma pari a quella percepita a titolo di indennità giudiziaria dai magistrati ordinari, trattandosi di una ragione di credito che trarrebbe origine da un rapporto di diritto pubblico, nell'ambito del quale l'erogazione delle risorse può avvenire soltanto sulla base di disposizioni di legge, non essendo consentito alla valutazione equitativa superare in questo campo l'opzione legislativa mediante un implicito giudizio negativo di ragionevolezza nel merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 114, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 545 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)