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Sez. 3, Sentenza n. 8375 del 12/06/2002 (Rv. 555003 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Controversie di valore non eccedente i due milioni di lire (o la somma equivalente in euro) - Pronuncia secondo equità - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555003-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

Nel giudizio innanzi al giudice di pace, concernente controversia di valore non eccedente i due milioni di lire (o la somma corrispondente in euro), la indisponibilità del diritto in questione preclude la pronuncia secondo equità, dovendo la disposizione dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. essere letta in correlazione con quella dell'art. 114 del codice di rito. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha annullato la decisione del giudice di pace, che aveva disapplicato, ritenendolo illegittimo, il regolamento comunale in materia di somministrazione di acqua potabile, nella parte in cui questo prevedeva che ogni utenza dovesse garantire un consumo minimo, con conseguente versamento del relativo importo, indipendentemente dall'effettivo raggiungimento di detta quantità minima di consumo; al riguardo la S.C., nell'escludere che la normativa, sopraordinata rispetto a quella regolamentare, di cui agli artt. 1599 e segg. cod. civ. in tema di somministrazione, vieti che il prezzo da corrispondere dal somministrato possa essere stabilito in riferimento ad una quantità minima delle cose da somministrare, ha ritenuto la irrinunciabilità, per ragioni di pubblico interesse, del diritto del comune alla corresponsione del corrispettivo della somministrazione, con conseguente impossibilità di decidere il merito della causa secondo equità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 114

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)