Sez. L - , Sentenza n. 5543 del 06/03/2017 (Rv. 643428 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Eccedenze di personale inferiori a dieci unità - Obbligo di ricollocamento ex art. 33, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Sussistenza - Patto di demansionamento - Legittimità.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE
Nel pubblico impiego contrattualizzato, l’art. 33, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportategli dal d.lgs. n. 150 del 2009) si interpreta nel senso che, anche nell’ipotesi di eccedenze di personale per un numero inferiore a dieci unità, la P.A. è tenuta a far precedere il collocamento in disponibilità da ogni possibile tentativo di impiegare diversamente il lavoratore (c.d. “repechage”), sicché, in mancanza di diversa regolamentazione introdotta dalla contrattazione collettiva, è legittimo il patto di declassamento stipulato ex art. 4, comma 11, della l. n. 223 del 1991 fra l’amministrazione ed il dipendente, ancorché le mansioni di nuova attribuzione siano diverse ed estranee alla qualifica dirigenziale già attribuita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 33 com. 7, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 33 com. 2, Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)