Sez. L - , Sentenza n. 3738 del 13/02/2017 (Rv. 643090 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Eccedenze di personale ex art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Esuberi inferiori a dieci unità - Disciplina applicabile - Criteri e condizioni.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
Nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di eccedenze di personale di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo anteriore alle modifiche apportategli dal d.lgs. n. 150 del 2009), ove la dichiarazione di esubero interessi un numero di lavoratori inferiore a dieci unità trovano applicazione i soli commi 7 e 8 del suddetto articolo, sicché è esclusa la procedura di consultazione sindacale regolata dai commi 3, 4, e 5; in mancanza di una diversa regolamentazione introdotta dalla contrattazione collettiva, anche nella predetta ipotesi operano i criteri di selezione di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della l. n. 223 del 1991 e la P.A. è tenuta a dimostrare l'impossibilità di una ricollocazione alternativa del dipendente all'interno della stessa amministrazione (c.d. “repechage”), anche alla stregua di eventuali previsioni contrattuali in deroga all'art. 2103, comma 2, c.c., nonché l'adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 165 del 2001, ai fini dell'iscrizione del personale in disponibilità negli elenchi finalizzati al recupero delle eccedenze di personale presso altre pubbliche amministrazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 33, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 34, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 27/09/2009 num. 150 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)