Sez. 5 - , Ordinanza n. 23987 del 29/10/2020 (Rv. 659621 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI | Redditi d'impresa - Immobili non strumentali né riconducibili ai beni-merce - Individuazione - Conseguenze - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI
In tema di redditi d'impresa, i beni immobili non strumentali né riconducibili ai beni-merce agli effetti dell'art. 57 (ora 90) del d.P.R. n. 917 del 1986 - che prevede l'indeducibilità dei relativi costi ed il concorso alla formazione del reddito secondo la disciplina sui redditi fondiari - vanno individuati in ragione della loro natura e della destinazione all'attività di produzione o di scambio oggetto dell'attività d'impresa, con la conseguenza che qualora gli stessi non siano correlati allo svolgimento di un'attività produttiva di reddito d'impresa, non solo non possono ritenersi beni-merce, ma neppure beni strumentali per destinazione. (In applicazione del principio, la S.C., sul presupposto che la semplice attività di locazione di appartamenti, quand'anche svolta da un'impresa, non consenta di qualificare come strumentali i beni immobili dati in godimento, ha cassato la decisione impugnata, che aveva ritenuto irrilevante, ai fini dell'indeducibilità, l'impiego degli immobili in questione da parte della società in un'attività commerciale).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 57, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)