Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24813 del 15/09/2021 (Rv. 662159 - 02)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazione ex art. 1 l. n. 449 del 1997 – Spettanza - Distinzione tra immobili-merce, immobili-patrimonio e immobili-strumentali – Individuazione – Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di redditi d'impresa, la detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della l. n. 449 del 1997 e succ. modif. si riferisce ai soli beni patrimoniali, produttivi di reddito fondiario, ma non anche ai beni strumentali, per definizione e per natura, ex art. 43, comma 2, T.U.I.R. e agli "immobili-merce" destinati al mercato di compravendita. (Fattispecie relativa ad immobili residenziali locati a terzi di proprietà di società che svolgeva attività agricola, in cui la S.C. ne ha escluso la qualifica di beni-merce e di beni strumentali per destinazione, non essendo correlati allo svolgimento di un'attività produttiva di reddito d'impresa).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 1, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 9, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 57, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 43, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 90, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)