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Sez. 3, Sentenza n. 10089 del 12/10/1998 (Rv. 519634 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Danno da fatto illecito extracontrattuale - Risarcimento del mancato guadagno - Ammissibilità - Criterio e calcolo dell'attribuzione degli interessi - Prestazione principale, interessi e rivalutazione - Confluenza in un unica somma - Possibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519634-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale le ragioni creditorie non possono ritenersi soddisfatte dalla mera rivalutazione della somma dovuta, in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, essendo dovuto al danneggiato anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento di detta somma. E se il giudice adotta come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi fissandone il tasso, mentre è escluso che gli interessi possano essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale rivalutato definitivamente, è consentito invece calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti, da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso, con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio. Tuttavia, Nell'ambito della valutazione equitativa del danno, è consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 cod. civ., senza necessità di specificare i singoli elementi della liquidazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)