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Sez. 3, Sentenza n. 339 del 17/01/1996 (Rv. 495457 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE | Danno da fatto illecito extracontrattuale - Liquidazione "per equivalente" - Risarcimento del mancato guadagno - Ammissibilità - Condizioni - Onere probatorio del creditore - Criteri presuntivi ed equitativi - Ammissibilità - Criterio dell'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito - Calcolo degli interessi.
Stato
decisa il 1996-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495457-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata per equivalente e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento di detta somma, che deve essere provato dal creditore. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi e quindi anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze obbiettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene e del suo equivalente in denaro. E se il giudice adotta come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi fissandone il tasso, mentre è escluso che gli interessi possano essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale rivalutato definitivamente, è consentito invece calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti, da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso, con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2058

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)