Sez. 1, Sentenza n. 14343 del 29/05/2008 (Rv. 604007 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RIFORMA DELLA SENTENZA DI ESTINZIONE | Giudice di primo grado - Sentenza di estinzione emanata dopo la rimessione della causa per la decisione ex art.189 cod. proc. civ. - Rimessione ex art.354, secondo comma, cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RIFORMA DELLA SENTENZA DI ESTINZIONE
La rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, secondo comma, cod. proc. civ., ha carattere eccezionale e non può essere disposta oltre i casi espressamente previsti, né è estensibile a fattispecie simili o analoghe, essendo essa limitata all'ipotesi di riforma della sentenza con cui il tribunale, in base all'art.308, secondo comma, cod. proc. civ., abbia respinto il reclamo al collegio, proposto contro l'ordinanza del giudice istruttore che aveva dichiarato l'estinzione del processo, cui va equiparato il caso in cui il giudice monocratico di primo grado ossia dichiarato l'estinzione del giudizio negli stessi modi; ne consegue che quando, il tribunale, in composizione collegiale o monocratica, ha bensì dichiarato l'estinzione ma ai sensi dell'art.307, ultimo comma, cod. proc. civ., cioè con sentenza resa dopo che la causa era stata rimessa per la decisione ex art.189 cod. proc. civ., il giudice d'appello che riformi la sentenza di estinzione del processo deve trattenere la causa e decidere nel merito la controversia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)