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Sez. 3, Sentenza n. 4470 del 20/04/1995 (Rv. 491946 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Sentenza di primo grado ricognitiva della perdurante interruzione del processo per nullità dell'atto di riassunzione - Erroneità di tale decisione ritenuta dal giudice d'appello - Impugnativa proposta anche per il merito - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491946-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato una sentenza di mero rito ricognitiva della perdurante interruzione del processo, in ragione della nullità dell'atto di riassunzione, il giudice d'appello che ritenga erronea tale decisione, ove l'impugnazione non sia stata proposta per soli motivi di nullità diversi da quelli che danno luogo a rimessione al primo giudice, a norma degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., ma anche per motivi di merito, non può rimettere la causa al giudice di primo grado - non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308 comma 2, richiamato dall'art. 354, di sentenza reiettiva del reclamo contro l'ordinanza del giudice istruttore dichiarativa dell'estinzione del processo - ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)