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Sez. 5 - , Sentenza n. 27930 del 01/07/2020 Ud. (dep. 07/10/2020) Rv. 279636 - 02

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Operazioni societarie straordinarie - Scissione mediante costituzione di nuove società - Trasferimento di beni di rilevante valore - Distrazione - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279636-02

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

Integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la scissione di una società, successivamente dichiarata fallita, a favore di altra società alla quale siano conferiti beni di rilevante valore, qualora tale operazione, in sé astrattamente lecita, sulla base di una valutazione in concreto che tenga conto della effettiva situazione debitoria in cui operava la società al momento della scissione, si riveli volutamente depauperatoria del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale, non essendo le tutele previste dagli artt. 2506 e seg. cod. civ. di per sé idonee ad escludere ogni danno o pericolo per le ragioni creditorie. (Fattispecie in cui la società dichiarata fallita, in stato di pregressa insolvenza, in attuazione di un programma di riqualificazione industriale, realizzava plurime operazioni straordinarie depauperatorie, quali la cessione di ramo d'azienda in favore di impresa nella titolarità dello stesso amministratore della cedente e la parziale scissione con costituzione di nuove società, anch'esse fallite, beneficiarie di parte del patrimonio sociale e di un ramo d'azienda della fallita).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2506, Cod. Civ. art. 2506 bis, Cod. Civ. art. 2506 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)